COSTITUZIONE E SCOPO
Art.1.
E' costituita in Parma una associazione denominata:
SO.CREM.PR. SOCIETA' DI CREMAZIONE IN PARMA
Art.2
L’associazione ha sede in Parma via L. Gambara 2
Art.3
Gli scopi dell'associazione, che non ha fine di lucro, sono:
a) la cremazione delle salme, che verrà effettuata avvalendosi delle più moderne tecnologie;
b)la diffusione dell'uso della cremazione delle salme, che verrà attuata:
1- combattendo tutti i pregiudizi che si accampano contro i procedimenti più rapidi e più economici, atti a trasformare il cadavere nei suoi principi elementari e ridurlo a residui innocui e inalterabili, conforme a ciò che le leggi dell'igiene richiedono;
2- sostenendo con pubblicazioni e conferenze il principio della cremazione;
3- favorendo con consigli ed aiuti la costituzione di nuove società crematorie;
4- mantenendosi in contatto con le altre associazioni già esistenti in Italia;
5- adoperandosi affinchè gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa in modo da favorire in particolare le classi meno abbienti;
6- sorvegliando affinchè la funzione crematoria e la raccolta delle ceneri avvenga con quella solennità che si conviene al rispetto dei morti e contestualmente con la modifica dell'art. 411 del codice penale, assistendo i parenti e/o curando direttamente la dispersione delle ceneri in natura;
7- assumendosi l'onere di aiutare i congiunti nell'espletamento delle pratiche imposte dalla legge per la cremazione delle salme.
SOCI- LORO DOVERI E DIRITTI
ART.4
Possono iscriversi all'associazione tutte le persone, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuti 18 anni di età o, se di età inferiore, che abbiano l'assenso di chi esercita la potestà, che si impegnano ad aderire allo statuto sociale ed accettano di osservarne le varie disposizioni.
Si diventa socio della società possedendo i requisiti di cui sopra, compilando la domanda di iscrizione alla società stessa e sottoscrivendo una dichiarazione di volontà.
Il diritto di appartenenza alla società viene meno nei casi in cui il socio si dimetta con comunicazione scritta di dimissioni, si rifiuti di accettare in tutto o in parte lo statuto sociale e le decisioni dell'Assemblea generale dei Soci o che ometta di versare la quota associativa annuale.
Art.5
Tutti i soci hanno diritto di intervenire alle Assemblee Generali, di deliberare in merito ai vari argomenti posti all'ordine del giorno e possono essere eletti a ricoprire le cariche sociali.
E' esclusa altresì qualsivoglia limitazione alla partecipazione dei soci alla vita associativa della società.
Art.6
Chi rinuncia a far parte dell'associazione non ha diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di quote associative annuali, che pertanto si prescrivono a favore dell'associazione.
Art.7
Sarà considerato rinunciatario chiunque ometta di versare la quota annuale asociativa fissata dall'Assemblea oppure faccia pervenire al Consiglio una lettera raccomandata di dimissioni dalla associazione scritta di suo pugno.
A proposito delle quote associative si precisa che le stesse o qualsiasi altro contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
PROVENTI DELLA ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE
ART.8
I proventi della associazione sono costituiti:
a) dai versamenti dei soci;
b) dalle offerte;
c) dagli interessi dei capitali accumulati;
d) da qualunque altro provento.
Art.9
I proventi suindicati devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna, subordinatamente però a quanto eventualmente stabilito dallo statuto o deliberato al riguardo dall'Assemblea dei soci.
Art.10
Il patrimonio sociale della associazione è costituito:
a) dagli avanzi di gestione;
b) dai lasciti e dalle donazioni.
Durante la vita sociale della associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.
Art.11
Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso Istituti di Credito.
Qualora la liquidità risulti maggiore delle normali necessità di spesa corrente è data facoltà al Consiglio stesso, di decidere forme di investimento fruttifero temporaneo.
AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
ART.12
Sono organi della associazione:
1) L'assemblea generale;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Collegio dei Sindaci.
ASSEMBLEA GENERALE
Art.13
L'Assemblea Generale rappresenta l'universalità dei soci.
Essa è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente.
In mancanza anche del Vice-Presidente, presiede la Assemblea il Consigliere più anziano d'età.
Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche il segretario dell'Assemblea.
L'Assemblea Generale delibera:
a) sulle modificazioni dello Statuto;
b) sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione,
c) nomina il Consiglio Direttivo, i Sindaci ed eventualmente i liquidatori dell'associazione;
d) discute ed approva i bilanci consuntivi e preventivi annuali;
e) delibera pure su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.
Infine l'Assemblea Generale delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla accettazione di donazioni o lasciti che impongano vincoli alla associazione.
Art.14
Le Assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie.
Esse, quando siano legalmente costituite, esercitano il potere supremo dell'associazione e le loro decisioni, prese in conformità dello Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i soci.
Art.15
L'Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria, entro il primo quadrimestre di ogni anno per udire la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico dell'associazione e la relazione del Collegio dei Sindaci relativa all'esercizio precedente; per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio stesso e su quello preventivo; per procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo scaduti di carica o dimissionari; per trattare infine tutti gli altri oggetti di competenza dell'Assemblea generale che, per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domanda dei Sindaci o dei Soci, fossero posti all'ordine del giorno.
Le domande dei Sindaci o dei Soci devono essere fatte per iscritto al Presidente e recapitate allo stesso entro il mese di dicembre.
Art.16
L'Assemblea Generale sarà convocata straordinariamente quando il Consiglio Direttivo lo creda necessario e qualora ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci.
Art.17
L'Assemblea generale è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato a ciascun socio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso suddetto dovrà contenere l'ordine del giorno da discutersi e la data dell'eventuale seconda convocazione che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.
Art.18
I bilanci e le proposte di modificazioni dello Statuto saranno esposti, prima della convocazione dell'Assemblea, per quindici giorni presso la sede della associazione.
Art.19
(Modificato vedi note in calce)
Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione quando intervenga almeno un ventesimo dei soci iscritti. Trattandosi però di modificare lo Statuto sociale, occorre l'intervento di almeno due decimi dei soci iscritti. Per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione dovranno essere presenti in Assemblea i tre quinti dei soci. In questi ultimi due casi le deliberazioni, perchè siano ritenute valide, dovranno essere approvate dai quattro quinti dei soci presenti.
Le Assemblee Generali in seconda convocazione sono valide, per deliberare su ogni oggetto posto all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, meno che per deliberare lo scioglimento e liquidazione della associazione, nel qual caso è sempre obbligatoria la presenza dei tre quinti dei soci e l'approvazione dei quattro quinti dei presenti. Per le modificazioni dello Statuto Sociale, sarà sufficiente, qualora siano oggetto di approvazione, che siano approvate da almeno quattro quinti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art.20
L'Assemblea generale potrà ammettere a discussione immediata e deliberare validamente su un oggetto non compreso nell'ordine del giorno, quando ne sia dichiarata l'urgenza dalla maggioranza dei soci presenti e purchè non si tratti di richieste di modifiche allo Statuto Sociale o dei regolamenti dettati dal medesimo.
Art.21
I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci. Ciascun socio può però rappresentare non più di tre soci.
Art.22
Il presidente dell'Assemblea nomina tre scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti, per le votazioni di cui all'art.15 e per constatare durate l'adunanza l'esito delle votazioni. Le votazioni possono aver luogo solo dopo aver nominato i tre scrutatori e devono essere ultimate prima che l'Assemblea si sciolga.
Tuttavia, sotto pena di nullità, la votazione non può essere chiusa se prima non avranno potuto votare tutti i soci presenti nella sala. Dovrà essere redatto un verbale firmato dagli scrutatori sull'esito delle votazioni.
Art.23
Le deliberazioni dell'Assemblea generale sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, fatta eccezione per i casi speciali contemplati dall'art.19.
Le votazioni saranno fatte per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, quando questo sia richiesto da almeno dieci soci. Trattandosi di questioni riguardanti persone, la votazione avverrà sempre per scrutinio segreto.
Art.24
(Modificato vedi note in calce)
I membri del Consiglio Direttivo non potrannno votare sull'approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti il loro operato.
Art.25
I verbali delle adunanze dell'Assemblea Generale sono compilati dal Segretario o da chi ne fa le veci, e saranno trascritti nell'apposito libro dei verbali e firmati da chi ha presieduto l'Assemblea, nonchè dal Segretario e dagli scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.26
Il Consiglio Direttivo, al quale sono demandati i poteri di attribuzione di amministrare la associazione, si compone, come regola, di undici membri, numero che peraltro può oscillare da cinque a tredici componenti.
Art.27
Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci in legale Assemblea Generale ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione ha luogo per scheda segreta. Tutte le cariche sono gratuite.
I Consiglieri eletti nominano nel loro ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere. In casi, reputati specificatamente opportuni, potrà essere eletto il Presidente onorario.
Art.28
I consiglieri durano in carica tre anni. Tutti sono rieleggibili a meno di revoca da parte dell'Assemblea generale dei soci convocata annualmente. Tale revoca sarà subordinata a comportamenti dei consiglieri contrari alle finalità della asociazione.
Art.29
Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio sociale;
b) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti a favore dell'associazione, eccezion fatta per quelli che imponessero vincoli all'associazione, per i quali l'accettazione è regolata dall'ultimo capoverso dell'art. 13 del presente statuto;
c) redige i bilanci consuntivi e preventivi;
d) formula e modifica i regolamenti interni dell'associazione;
e) fissa le tariffe associative ed infine esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano tassativamente riservati dallo Statuto all'Assemblea generale e che non si trovino in opposizione alla legge;
f) su segnalazione degli associati interessati, nomina un delegato per ogni Comune della Provincia con il compito esclusivo di mantenere i collegamenti organizzativi con la base sociale e le autorità del luogo.
Art.30
Il presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; rappresenta l'associazione in giudizio e fuori; peraltro l'azione in giudizio dovrà essere autorizzata da deliberazione del Consiglio Direttivo; può assumere per conto dell'associazione le funzioni di esecutore testamentario di un socio e di qualsiasi altra persona, per quanto riguarda le disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione.
Ogni anno dà relazione all'Assemblea generale sull'andamento morale ed economico dell'associazione e sull'operato del Consiglio Direttivo.
Art.31
Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza ne assume le attribuzioni.
Art.32
Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio Direttivo e controfirma ogni atto pubblico e privato.
Art.33
Il Cassiere provvede agli incassi e ai pagamenti per conto dell'associazione ed ogni movimento dovrà essere registrato in un apposito Libro Cassa.
E' responsabile materialmente delle somme che riceve e che a sua volta deve depositare presso Istituti di Credito prescelti dal Consiglio Direttivo.
Art.34
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente sei volte all'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno.
In assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.
In assenza del Segretario ne assume i compiti il Consigliere più giovane presente alla seduta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il parere favorevole della maggioranza dei componenti in carica effettiva.
Di tutti gli atti del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale, che sarà firmato dal Presidente, Dal Segretario o da chi ne fa le veci.
Le votazioni saranno fatte per alzata di mano.
Quando fosse ritenuta opportuna, a richiesta anche di un solo Consigliere, potrà aver luogo la votazione per appello nominale o per scheda segreta.
Art.35
Il Consigliere che mancasse per tre volte di seguito alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, ed invitato dalla Presidenza a dichiarare se intende mantenere o no la carica, non rispondesse all'invito e mancasse per la quarta volta, sarà considerato dimissionario. Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, venisse a mancare deve essere sostituito da chi, tra i non eletti nella elezione precedente, abbia avuto il maggior numero di voti.
SINDACI
Art.36
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, i quali vengono nominati dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e durano in carica tre anni.
I Sindaci revisori eleggono nel loro ambito un presidente del Collegio Sindacale.
Art.37
E' loro compito vigilare sulla piena osservanza dello Statuto, ed hanno diritto di prendere visione, quando lo ritengano opportuno, di ogni atto e documento dell'associazione, redigendo apposito verbale delle loro verifiche.
Possono intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono esprimere in tale sede soltanto eventuali pareri.
All'assemblea generale annuale dei soci devono presentare una relazione riassuntiva del loro operato ed esprimere le loro osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
STENDARDO
Art.38
L'Associazione ha uno Stendardo che deve essere conservato presso l'Ara Crematoria.
Art.39
Lo stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà la Cremazione.
Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
ART.40
La associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione dei soci, come è detto agli art.13 e 19.
Art.41
(Modificato vedi note in calce)
In caso di scioglimento dell'associazione i fondi residui, compresi lasciti e donazioni saranno affidati ad un Istituto di Credito, in attesa di essere erogati nel modo che sarà stabilito dall'Assemblea.
Si fà peraltro obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione che esercita finalità analoghe oppure destinato a finalità di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.42
Un regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, stabilirà le norme riguardanti l'attività dell'associazione.
ART. 43
(aggiunto vedi nota in calce)
Seguono le firme
MODIFICHE DELLO STATUTO
APPROVATE DALL’ASSEMBLEA IL 11 OTTOBRE 2003
ART. 19
E’ abrogato e sostituto dal seguente:
“ le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione,fissata come previsto dall’art.17, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni delle Assemblee sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti,eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due decimi degli Associati, e per lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
ART. 24
Va cancellata la parola “non” e quindi si afferma che:”I membri dei Consiglio Direttivo potranno votare…”
ART.41
2° capoverso:
dopo le parole “ad altra associazione” aggiungere “ di volontariato”
ART. 43
(aggiunto)
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme vigenti in materia